Bonus energia senza limiti soggettivi

Le norme dettate in tema di agevolazioni fiscali su interventi di riqualificazione energetica non pongono stretti margini di presupposti soggettivi, quali per esempio la necessità che si tratti di immobili strumentali all’impresa, volendo favorire indistintamente, invece, l’accesso alla stessa di ogni titolare di redditi d’impresa.
È quanto chiaramente evidenziato dalla Ctp di Milano con la sentenza n. 2584/02/2019, in contrasto alle surrettizie asserzioni dell’Agenzia delle entrate in merito al riconoscimento delle agevolazioni per le opere di riqualificazione energetica e i loro presupposti.
Al collegio milanese giungeva infatti l’impugnativa di una cartella di pagamento per maggior Ires dovuta al mancato riconoscimento da parte dell’Ufficio dei costi sostenuti dall’impresa per interventi di riqualificazione energetica. L’amministrazione aveva infatti ritenuto che il bene oggetto dei lavori di riqualificazione, essendo un fabbricato a uso civile, non potesse ricadere nella previsione agevolativa non essendo strumentale all’uso nell’attività d’impresa.
La società ricorrente, a questo punto, produceva documentazione comprovante i lavori e la ripartizione dei costi, asserendo che la normativa di riferimento, la cui ratio ispiratrice era proprio volta a incentivare tali tipologie di interventi energetici, non facesse distinzione alcuna rispetto ai vari soggetti che avrebbero potuto legittimamente invocare la suddetta detrazione.
Anche la Ctp era di tale opinione, osservando che dalla disciplina dell’agevolazione, ricavata dalla Legge 296/2006 e dal dm 19 febbraio 2007, non emergeva quale presupposto soggettivo che il bene oggetto degli interventi avesse dovuto, ai fini agevolativi, essere strumentale all’attività d’impresa. La normativa infatti, dato il fine ulteriore della incentivazione delle opere risparmio energetico, non pone a monte alcun limite dal punto di vista dei soggetti che possono ricorrervi, a patto che si tratti di immobili posseduti alla data dei lavori.
Il collegio di Milano, pertanto, accoglieva il ricorso della società e le riconosceva la detrazione, evidenziando sul punto la posizione eccessivamente restrittiva assunta dall’ufficio fiscale, che, imponendo ai fini dell’accesso alla detrazione dei limiti arbitrari, contrastava con il dato letterale della normativa e con la sua ratio iniziale.
Nicola Fuoco
L’Agenzia non ha riconosciuto la detrazione in capo alla Società delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica in quanto riferite a fabbricato adibito a uso civile, ubicato nel Comune di Caglio (Co), e non a uso strumentale nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. La Società impugna l’accertamento lamentando che:
 le spese sono state sostenute nel 2010 e la Società ha ripartito l’importo in 5 rate annuali, su richiesta dell’Agenzia per la dichiarazione 2013 la Società ha prodotto i documenti richiesti.
Eccepisce che dal quadro normativo di riferimento non emerge alcuna distinzione tra i soggetti titolari del diritto alla detrazione anche alla luce della ratio della norma volta a potenziare le incentivazioni fiscali per recupero del patrimonio edilizio ai fini della riqualificazione energetica.
Cita giurisprudenza a sostegno della propria tesi e conclude per l’annullamento della cartella e il rimborso di quanto versato a titolo precauzionale, con gli interessi maturati dalla data del versamento. Produce tutta la documentazione attestante la riqualificazione.
Si è costituita l’Agenzia delle entrate DP Monza e Brianza ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria illustrativa la ricorrente pone l’attenzione sullo stridente contrasto tra la posizione restrittiva assunta dall’Amministrazione Finanziaria e il tenore letterale della normativa di riferimento e insiste per le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo. (…)
Il ricorso è fondato e può essere accolto.
La normativa di riferimento (L. 296/2006 e dm 19/2/2007) individua quali soggetti ammessi a fruire della detrazione in argomento i titolari di redditi d’impresa senza alcuna distinzione purché si tratti di interventi, aventi le caratteristiche previste, su immobili posseduti o detenuti alla data di esecuzione dei lavori.
Il requisito che gli interventi siano realizzati su beni utilizzati dall’impresa nell’esercizio dell’attività imprenditoriale non si ritrova né nella legge né nella normativa di attuazione.
A parere del Collegio l’interpretazione dell’Amministrazione è arbitraria e priva di riscontro normativo. Peraltro risulta anche in contrasto con l’obiettivo di risparmio energetico postosi dalla norma agevolatrice. Il riferimento all’art. 90 Tuir citato dall’Ufficio in udienza non è conferente atteso che la norma successiva integra in caso di conflitto, non pone distinzioni e supera la norma generale precedente. La detrazione va quindi riconosciuta alla Società ricorrente.(…)


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post